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CATASTROFI NATURALI (CATNAT) · OBBLIGO NORMATIVO 2024
Catastrofi Naturali
(CatNat)
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Chi deve assicurarsi
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese.
La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole.
Questa copertura non deve essere considerata solo un adempimento formale: assicurare correttamente i beni aziendali significa proteggere il patrimonio aziendale e la continuità dell’impresa.
Devono essere valutati anche i beni utilizzati dall’impresa anche se non di proprietà, salvo che siano già coperti da una polizza conforme agli obblighi di legge.
Per impostare correttamente la copertura occorre partire da una valutazione ordinata di beni, ubicazioni, valori da assicurare ed eventuali polizze già esistenti.
CAPITOLO 1
Catastrofi Naturali
01
Capitolo · Beni
Che cosa deve essere assicurato
L’obbligo riguarda i beni impiegati nell’esercizio dell’attività d’impresa.
Prima di stipulare una nuova copertura è opportuno verificare chi è proprietario dei beni, chi li utilizza, se esistono già polizze attive e se tali polizze sono conformi all’obbligo normativo.
In particolare, rientrano tra i beni da assicurare:
Macchinari
Le condizioni di polizza definiscono con precisione il perimetro delle singole categorie. In generale, per "macchinari" si intendono i beni, gli impianti e le attrezzature industriali e commerciali attinenti all'attività e presenti presso l'ubicazione assicurata.
Non rientrano normalmente in questa definizione: veicoli iscritti al PRA, fabbricato, merci, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e terreno, salvo diversa previsione contrattuale.
02
Quali eventi devono essere coperti
Gli eventi catastrofali naturali oggetto della copertura obbligatoria sono:
Allagamento e alluvione non sono la stessa cosa
È importante non confondere alluvione e allagamento.
L'alluvione, inondazione o esondazione riguarda lo straripamento, la tracimazione o la fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali.
L'allagamento riguarda invece l'eccesso o accumulo di acqua piovana in un luogo normalmente asciutto, non dovuto ad alluvione, inondazione o esondazione.
Alluvione, inondazione ed esondazione
Le condizioni di polizza definiscono con precisione il perimetro della garanzia. In generale, per alluvione, inondazione ed esondazione si intende lo straripamento, la tracimazione o la fuoriuscita d'acqua dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini naturali o artificiali.
03
Capitolo · Franchigie
Franchigie e limiti di indennizzo
La normativa introduce un elemento di tutela importante per le imprese: la copertura opera entro un quadro regolato, con scoperti e limiti di massimo indennizzo definiti dalla normativa.
15%
Per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, lo scoperto previsto dal contratto non può superare il 15% del danno indennizzabile.
100%
Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata.
70%
Per somme da 1 a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.
Per le molte imprese del territorio, questo è un aspetto concreto: la copertura opera entro un quadro regolato, con scoperti e limiti di massimo indennizzo definiti dalla normativa.
04
Alcune delle garanzie accessorie valutabili
Queste garanzie non sostituiscono la copertura obbligatoria, ma possono contribuire a costruire una protezione più completa.
Vento e grandine
Elementi fragili
Allagamento
Sovraccarico neve
Danni indiretti
Spese di demolizione e sgombero
Vento e grandine
Elementi fragili
Allagamento
Sovraccarico neve
Danni indiretti
Spese di demolizione e sgombero
05
Cosa serve per una valutazione corretta
Per predisporre una copertura coerente è necessario raccogliere dati precisi. Una raccolta dati incompleta può rendere più difficile impostare correttamente la copertura.
Domande frequenti
Le risposte alle domande più ricorrenti che riceviamo dalle imprese del territorio sull’obbligo assicurativo CatNat
Sì.
La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle imprese.
Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole.
La normativa prevede che dell’inadempimento si debba tenere conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
In sintesi, non assicurarsi significa esporsi non solo al danno diretto, ma anche a possibili conseguenze nell’accesso a misure pubbliche di sostegno o agevolazione.
Sì, se il fabbricato è impiegato nell’esercizio dell’attività d’impresa e non risulta già coperto da una polizza conforme agli obblighi di legge.
L’obbligo riguarda infatti i beni utilizzati dall’impresa a qualsiasi titolo, quindi anche se non sono di proprietà, con esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa.
Se il fabbricato è già assicurato dal proprietario con una copertura conforme, l’impresa dovrà verificarne l’adeguatezza. Se invece non esiste una copertura conforme, l’impresa utilizzatrice deve provvedere ad assicurare il bene, anche nell’interesse del proprietario.
No. Ai fini dell’obbligo, la copertura deve riguardare i tre eventi previsti dalla normativa:
- terremoto;
- alluvione, inondazione ed esondazione;
- frana.
La scelta di assicurare solo alcuni eventi non è coerente con l’obbligo normativo.
No.
Alluvione, inondazione ed esondazione riguardano lo straripamento, la tracimazione o la fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde di corsi d’acqua o bacini naturali o artificiali.
L’allagamento riguarda invece l’eccesso o accumulo di acqua piovana in un luogo normalmente asciutto, non dovuto ad alluvione, inondazione o esondazione.
La copertura, se di interesse, deve essere valutata separatamente.
Una polizza costruita sulla tua impresa
Analizziamo beni, valori, sedi e coperture già esistenti per comprendere le caratteristiche reali della tua attività e individuare una soluzione coerente con i rischi da proteggere, evitando sovrapposizioni e coperture non adeguate.